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04/06/2014 - Confermate anche per il 2014 le agevolazioni per gli autotrasportatori: Comunicato Agenzia Entrate

Confermate anche per il 2014 le agevolazioni per gli autotrasportatori: Comunicato Agenzia Entrate

Con Comunicato Stampa 30 maggio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha confermato, anche per il 2014, le agevolazioni per gli autotrasportatori.

In particolare, l'Amministrazione ha precisato che:

  • per il periodo d'imposta 2013, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa è prevista la deduzione forfetaria di spese non documentate, nella misura di:
    • 56,00 euro per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. Tale deduzione, ma nella misura del 35%, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;
    • 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre l'ambito di cui al punto precedente;
  • nel 2014, le imprese di autotrasporto merci possono recuperare, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2013 al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
    Il codice tributo da indicare in F24 per la compensazione è il seguente: "6793".

 

Legittimo l'accertamento anche se la contabilità è regolare: Cassazione

Con Sentenza 30 maggio 2014, n. 12167, la Corte di Cassazione ha sancito che l'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, effettuato dall'Amministrazione Finanziaria è legittimo anche laddove siano presenti scritture contabili corrette sotto il profilo formale ma la cui contabilità sia sostanzialmente inattendibile perché in contrasto con il principio di ragionevolezza anche sotto il profilo antieconomico del contribuente.

Infatti l'Ufficio può sulla base di presunzioni semplici, sempre che gravi, precise e concordanti, dubitare che, qualora si manifesti la circostanza per cui vi sia un forte scostamento tra costi e ricavi, tale comportamento sia sintomatico di una condotta commerciale anomala tale da giustificare una rettifica dell'erario.

Pertanto, tale accertamento sposta l'onere della prova a carico del contribuente che dovrà dimostrare concretamente l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate.

L'intermediazione illecita se l'appaltatore ha la sola gestione amministrativa del rapporto

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12357 pubblicata il 3 giugno 2014, si è espressa nel merito del riconoscimento dell'intermediazione di manodopera negli appalti endoaziendali, precisando che il reato si configura anche qualora l'appaltatore si limita solamente alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro.

Nel caso in specie, il lavoratore era inserito nell'organizzazione del committente, seguiva le direttive di questi e nell'attività quotidiana utilizzava strumenti e beni di proprietà dello stesso committente: i giudici della Corte suprema hanno ritenuto che l'appaltatore abbia fornito un lavoratore, e non un servizio al committente, configurandosi pertanto il reato di intermediazione illecita. Non rileva il fatto che l'appaltatore sia un'azienda vera e propria: accertato il fatto che l'appaltatore era estraneo all'organizzazione e alla gestione del lavoratore, chiarisce la Corte, è irrilevante "ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione".