Confermate anche per il 2014 le agevolazioni per gli autotrasportatori: Comunicato Agenzia Entrate |
Con Comunicato Stampa 30 maggio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha confermato, anche per il 2014, le agevolazioni per gli autotrasportatori. In particolare, l'Amministrazione ha precisato che:
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Legittimo l'accertamento anche se la contabilità è regolare: Cassazione |
Con Sentenza 30 maggio 2014, n. 12167, la Corte di Cassazione ha sancito che l'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, effettuato dall'Amministrazione Finanziaria è legittimo anche laddove siano presenti scritture contabili corrette sotto il profilo formale ma la cui contabilità sia sostanzialmente inattendibile perché in contrasto con il principio di ragionevolezza anche sotto il profilo antieconomico del contribuente. Infatti l'Ufficio può sulla base di presunzioni semplici, sempre che gravi, precise e concordanti, dubitare che, qualora si manifesti la circostanza per cui vi sia un forte scostamento tra costi e ricavi, tale comportamento sia sintomatico di una condotta commerciale anomala tale da giustificare una rettifica dell'erario. Pertanto, tale accertamento sposta l'onere della prova a carico del contribuente che dovrà dimostrare concretamente l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate. |
L'intermediazione illecita se l'appaltatore ha la sola gestione amministrativa del rapporto |
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12357 pubblicata il 3 giugno 2014, si è espressa nel merito del riconoscimento dell'intermediazione di manodopera negli appalti endoaziendali, precisando che il reato si configura anche qualora l'appaltatore si limita solamente alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro. Nel caso in specie, il lavoratore era inserito nell'organizzazione del committente, seguiva le direttive di questi e nell'attività quotidiana utilizzava strumenti e beni di proprietà dello stesso committente: i giudici della Corte suprema hanno ritenuto che l'appaltatore abbia fornito un lavoratore, e non un servizio al committente, configurandosi pertanto il reato di intermediazione illecita. Non rileva il fatto che l'appaltatore sia un'azienda vera e propria: accertato il fatto che l'appaltatore era estraneo all'organizzazione e alla gestione del lavoratore, chiarisce la Corte, è irrilevante "ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione". |